IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  Nel  perseguimento  delle  finalita'  di  sviluppo economico e
riequilibrio territoriale dell'area montana, indicate dall'articolo 1
della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, con la  presente  legge
la  Regione promuove la definizione e l'attuazione di un complesso di
iniziative progettuali dirette  al  consolidamento  e  all'estensione
della  base produttiva e dell'occupazione nonche' alla valorizzazione
delle risorse umane e materiali della montagna.
   2. La Regione  provvede  altresi'  ad  assicurare  l'inquadramento
delle  iniziative di cui al comma 1 nel Piano regionale di sviluppo e
il  loro  coordinamento  con  le  previsioni  ed  i  contenuti  degli
strumenti programmatori delle Comunita' montane, secondo le modalita'
e  le  procedure  di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31
ottobre 1987, n. 35.